[A] Premessa l’individuazione delle disposizioni che regolano il certificato di esecuzione dei lavori nella vigenza del d.lgs. 163/2006 e del d.p.r. 207/2010 e l’insussistenza di discrezionalità della p.a. nel rilasciarlo, sul giudice competente a giudicare in materia di risarcimento dei danni cagionati dal mancato rilascio di predetta certificazione. [B] Sugli indici da considerare al fine di valutare la sussistenza dell’elemento soggettivo della responsabilità della p.a. per il danno cagionato da statuizioni provvedimentali illegittime. [C] Sull’onere probatorio posto in capo all’appaltatore di opere pubbliche circa l’an ed il quantum del danno da perdita di chance. [D] Sull’onere probatorio posto in capo all’appaltatore di opere pubbliche in tema di danno curriculare derivante dall’esclusione da una gara pubblica.
[A] Sull'art. 8, comma 1, lettera r), della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010 n. 7, laddove stabilisce che in relazione agli appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo del Codice, per determinate forniture di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico, o di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformità possano essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura del servizio. [B] Sul contrasto tra la legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010 n. 7 e l’art. 325 del regolamento di attuazione del codice (D.P.R. 207 del 2010)