Sull’(in)applicabilità, tanto in via analogica quanto perché (non) desumibile dai principi di rilevanza comunitaria, del meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 48 del d.lgs. 163/2006 - a mente del quale all’esclusione dalla gara per mancata conferma del possesso dei requisiti segue l’escussione della polizza prestata dall’appaltatore - agli appalti rientranti nei c.d. settori esclusi.
[A] Sulla possibilità o meno che la stazione appaltante inserisca negli atti di gara clausole che di fatto impongono l'impiego di materiali o prodotti acquistabili da produttori determinati [B] Sui limiti alla possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere negli atti di gara specifiche tecniche, che indichino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza, e sull’inserimento della c.d. “clausola di equivalenza”
Sulla portata normativa dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 163/2006, volta a consentire pari accesso agli offerenti e ad evitare la creazione di ingiustificati ostacoli alla concorrenza nel mercato dei contratti pubblici, mediante l’imposizione di particolari caratteristiche dei prodotti o dei servizi che implicano un determinato processo produttivo ovvero una determinata provenienza
Sui casi in cui la stazione appaltante può riferirsi ad un produttore determinato nell’indicazione delle “specifiche tecniche” ai sensi dell’art. 68 del codice. Fattispecie relativa a loculi cimiteriali