[A] Sulla sorte delle riserve e sui limiti entro cui assumono rilievo in caso di risoluzione di contratto d’appalto pubblico. [B] Sui limiti entro cui, nella vigenza del d.p.r. 207/2010, l’impresa aggiudicataria di un appalto integrato può introdurre modifiche al progetto definitivo, avuto riguardo anche alle proposte migliorative. [C] Sulla finalità delle riserve, sulle pretese che ne devono essere oggetto, su forma, tempi e modalità con cui devono essere esplicitate e riconfermate, sul contenuto di cui devono essere munite, sul soggetto su cui ricade l’onere di provarne la tempestività e su quello che è tenuto ad eccepirne espressamente la decadenza. [D] Se le voci di danno relative alle spese generali ed alla lesione dell’utile, il cui risarcimento in caso di illegittima sospensione dei lavori è previsto dal co. 2 dell’art. 160 del d.p.r. 207/2010, debbano essere risarcite a prescindere dalla prova. [E] Sul valore probatorio del giornale dei lavori.
Sulla natura di prova legale dei SAL, dei libretti delle misure e del registro di contabilità e sulla efficacia probatoria dei SAL laddove non sottoscritti dal Direttore dei Lavori.
[A] Sugli atti idonei a ricevere l’iscrizione delle riserve da parte dell’Appaltatore e sulle modalità di iscrizione delle stesse secondo quanto previsto dagli artt. 181, 190 e 191 del d.p.r. n. 207 del 2010. [B] Sulla diversa modalità di iscrizione delle riserve per i c.d. fatti con effetti dannosi istantanei e per i c.d. fatti continuativi. [C] Sullo scopo della regolamentazione delle riserve. [D] Sull’ordine delle attività che l’Appaltatore deve porre in essere per rispettare la regolare iscrizione delle riserve. [E] Sull’onere di iscrizione delle riserve nel caso di insorgenza del fatto dannoso antecedente alla istituzione del registro di contabilità