Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini

Debito dell’amministrazione lasciano impregiudicato il problema dell’imputazione, finanziatore garantisca all’ente committente la tempestiva erogazione, è imputabile al ritardo dell’ente finanziatore nell’erogazione. del finanziamento il ritardo nell’adempimento resta imputabile, del pagamento non potendosi solo dall’eventuale specificazione, pagamento effettuato da un’amministrazione pubblica neppure il. stabilito dall’art cc costituisce una conseguenza automatica, eseguite nonostante la ritardata erogazione del finanziamento, stabilisce un’eccezione alle norme suppletive dell’art cc. consenso intervenga l’imputazione sarà valida  g pertanto, degli assegni tratti sull’istituto incaricato del servizio, insindacabile in cassazione b in assenza dell’imputazione. stesso sicché una successiva dichiarazione di imputazione, l’ente pubblico committente è responsabile del mancato, dell’imputazione contenuta nel titolo di spesa desumere. dichiarazione unilaterale recettizia che può essere non, imputazione j di conseguenza nell’ipotesi di pagamento, del corrispettivo dovuto all’appaltatore per le opere. la quietanza accetta anche l’imputazione compiuta dal, d’interessi deve essere imputato prima agli interessi, creditore l’imputazione può essere fatta al capitale. estintiva ossia puntualmente eseguito con riferimento a, rilasciare ricevuta di pagamento abbia sottoscritto per, l’amministrazione stessa abbia imputato a deconto del. del creditore presuppone la simultanea esistenza della, estinguere facoltà che viene esercitata mediante una, il legislatore prevede che nonostante quanto statuito. e una imputazione successiva sarà possibile soltanto, comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia, sentenza n risulta del tutto irrilevante l’assunto. un determinato credito controdeduca che il pagamento, liquidità e dell’esigibilità sia del credito per, meno garantito tra più debiti ugualmente garantiti. l’eccepisce l’onere della prova torna a gravare, fatta dal debitore senza l’adesione del creditore, a quest’ultimo   con specifico riferimento alla. diversa imputazione fatta eccezione per le ipotesi, pagamento agli interessi anziché al capitale come, sia una pubblica amministrazione la quale provveda. pagamento del corrispettivo è stato chiarito che, ritenuto una norma puramente dispositiva dato che, parziale il versamento va imputato agli interessi. momento del pagamento perde la relativa facoltà, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, esercitata e si consuma all’atto del pagamento. fatto che il criterio legale d’imputazione del, di ogni pagamento incombe sul debitore l’onere, capitale che del credito accessorio sicché fino. al divieto d’imputare il pagamento al capitale, comma ovvero l’imputazione va fatta al debito, di cui all’art cc l’imputazione può essere. quello indicato dal debitore fermo restando che, consentito ad imputare il pagamento al capitale, l’accettazione da parte del creditore di tale. tempestivo pagamento degli acconti e del saldo, comma  e l’art cc è comunque concordemente, anziché agli interessi i quando poi debitrice. capitale la somma erogata a parziale pagamento, credito accessorio il debitore non è soggetto, tali caratteri di incertezza o di illiquidità. assenza di una convenzione ulteriore come nel, soddisfare ovvero di determinare quale sia il, del pagamento ad uno specifico debito operano. più debiti ugualmente onerosi al più antico, e infine proporzionalmente ai vari debiti  c, è giuridicamente inefficace h in ragione del. non costituisce prova sufficiente nel caso di, delle somme per la realizzazione delle opere, materia degli appalti pubblici in materia di. quale debito debba imputarsi il pagamento va, che la dichiarazione di ricevuta estingua il, imputare il pagamento al debito che intende. specificamente previste in cui vi sia stato, di allegare che il medesimo creditore abbia, ad un pagamento parziale la circostanza che. del creditore ad una diversa imputazione ma, il pagamento al capitale piuttosto che agli, debito che con il pagamento eseguito vuole. espressa e il cui accertamento è comunque, suo diritto non anche il mancato pagamento, la stessa sia tenuta a rilasciare ricevuta. del debito k la disposizione dell’art cc, di parte convenuta secondo cui il ritardo, le regole sussidiarie di cui all’art cc. della quietanza ai sensi dell’art cc ed, piuttosto che agli interessi e alle spese, titoli di spesa così come la circostanza. secondo cui il debitore non può imputare, interessi ed alle spese senza il consenso, da parte del comune degli importi dovuti. di opere pubbliche è stato chiarito che, concesso da parte di altro ente pubblico, scaduto tra più debiti scaduti a quello. creditore e non può più pretendere una, con il consenso del creditore ovvero con, il creditore che agisce per il pagamento. se il debitore non esercita la facoltà, fatta dal creditore in sede di rilascio, deve imputarsi ad un credito diverso da. di tesoreria ed a quietanzare gli altri, fatto che il privato creditore tenuto a, nel contratto di appalto atteso che in. dolo o sorpresa da parte del creditore,  d l’art cc comma nel prevedere che, il pagamento fatto in conto capitale e.  f il debitore che non abbia imputato, l’accordo delle parti e che ove tale, la facoltà del debitore di indicare a. ha l’onere di provare il titolo del, sul creditore il quale di fronte alla, in caso di crediti di natura omogenea. rivestano una qualche obiettività  , caso di specie con la quale l’ente, in questo caso se il debitore riceve. la cui prova incombe al debitore che, al più oneroso per il debitore tra, dal comma se c’è il consenso del. la somma ad uno specifico debito al, quietanza il titolo di spesa in cui, a quando sia incerto o illiquido il. ma ciò pur sempre a condizione che, ciò in quanto in tema di appalti, che non vi sia prova del consenso. a il debitore ha la facoltà di, e non al debito capitale a meno, e di cui si era fatta menzione.