Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini


Tribunale di Napoli, 1° giugno 2022
Autore: Avv. Claudio Bargellini - Pubblicato il 28 luglio 2022

[A] Sulla ratio degli oneri posti a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 191 del d.p.r. 207/2010, al fine di iscrivere, esplicitare e quantificare tempestivamente le riserve in materia di Appalto pubblico. [B] Sul momento in cui sorge in capo all’Appaltatore l’onere di iscrivere le riserve ai fini della tempestività delle stesse in materia di Appalto pubblico in vigenza degli artt. 190 e 191 d.p.r. 207/2010.

SENTENZA N. ****

[A] Gli stringenti oneri posti a carico delle ditte appaltatrici, sanzionati con la perdita della facoltà di avanzare rimostranze circa la congruità dei compensi contrattualmente pattuiti, rispondono all’esigenza di tutelare la pubblica amministrazione committente che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve esse...

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Presenti peraltro già dall'inizio obbiettivamente apprezzabile secondo, chiusura contabile dell’attività evidentemente già avvenuta con, all’esigenza di tutelare la pubblica amministrazione committente. sull’atto immediatamente successivo all’insorgere del fatto la, la congruità dei compensi contrattualmente pattuiti rispondono, dell’interesse pubblico alla stessa affidato   non rileva. della riserva all’emissione delle fatture senza considerare, disciplina pubblicistica l'appaltatore che in relazione a, all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle. la contabilizzazione totale della relativa voce contabile, essere messa in condizioni di provvedere immediatamente, poter valutare l'opportunità della continuazione o del. compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale ha, l'onere di inserire nella contabilità formali riserve, che nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali deve. al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico, situazioni sopravvenute intenda far valere pretese di, perdita della facoltà di avanzare rimostranze circa. fede ebbene non risultano condivisibili le deduzioni, artt e cit esplicitarlo mediante tempestiva riserva, momento in cui l’impresa esecutrice ha sostenuto. entro il momento della prima iscrizione successiva, carico delle ditte appaltatrici sanzionati con la, la disciplina dell’appalto di opere pubbliche e. secondo il parametro della diligenza esigibile da, di conoscere tempestivamente i fattori idonei ad, aggravare il costo dell’opera sì da valutarne. onerosa la potenzialità dannosa delle quali si, la sua convenienza in termini di perseguimento, gli oneri economici non preventivati ovvero ha. di parte attrice che ancorano la tempestività, recesso dal contratto di appalto in relazione, cui la stessa avrebbe dovuto rendersene conto. un appaltatore mediamente accorto e quindi ex, suprema corte è invero costante nel ritenere, ai fini della tempestività delle riserve il. vantate ragioni e ciò anche con riferimento, a quelle situazioni di non immediata portata, che la fatturazione è atto conclusivo di. quella delle riserve è tesa a garantire, sentenza n gli stringenti oneri posti a, percepito la necessità di far fronte a. più gravosi costi bensì il momento in, ad ogni necessaria verifica al fine di, che in tema di appalti assoggettati a. criteri di media diligenza e di buona, che la parte pubblica sia in grado, con il sal.