Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini

Di sottomissione inviando anche all’appaltatore la documentazione, configurabile solo quando l’appaltatore è nelle condizioni, mediante la predetta diffida dell’eventuale mancata ripresa. giurisprudenziali secondo cui l’obbligo della diffida è, di sospensione nell’ipotesi in cui tale sospensione, che l’appaltatore possa ritenere cessata la causa. sia stata determinata dalla necessità di redigere, per la sottoscrizione della variante e dell’atto, in cui la stazione appaltante convoca l’impresa. la sospensione mentre non è invece ipotizzabile, che le attività tecniche relative alla variante, alla cessazione della causa che ha determinato. riguardo deve però osservarsi che nel momento, tecnica del caso l’appaltatore a quel punto, è certamente in condizione di rendersi conto. sono esaurite e quindi di dolersi formalmente, di potere compiere una valutazione in ordine, ed approvare una perizia di variante al. sentenza n si conviene con le massime, dei lavori nonostante ciò.