[A] Sui limiti alla proposizione di domande nuove da parte dall’appaltatore opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale la Stazione Appaltante riveste la posizione di opponente. [B] Sull’onere della prova in materia di adempimento di un’obbligazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. [C] Sulle coneguenze del ritardo nel collaudo da parte della Stazione Appaltante in materia di contratti d’Appalto pubblici.
SENTENZA N. ****
1. Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'oppon...