[A] Sull’onere probatorio ricadente sull’Appaltatore nel caso in cui il Committente agisca per la risoluzione per inadempimento di contratto d’Appalto. [B] Sui casi e le modalità con cui il giudice esercita il potere di determinare il corrispettivo di un Appalto ai sensi dell’art. 1657 c.c. [C] Sui casi di nullità della consulenza tecnica d’ufficio ed i limiti della consulenza percipiente.
SENTENZA N. ****
1. Come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi al...