[A] Sui limiti entro cui operano le clausole sociali che obbligano l’appaltatore subentrante in un rapporto di appalto, sia pubblico che privato, a mantenere i livelli occupazionali del personale precedentemente impiegato e sull’onere probatorio posto in capo all’appaltatore subentrante che per esigenze organizzative intenda diminuire i livelli occupazionali del precedente appalto. [B] Sulla assoggettabilità al ribasso dei costi della manodopera nella vigenza del d.lgs. 36/2023, avuto particolare riguardo all’interpretazione sistematica del co. 14 dell’art. 41 del predetto d.lgs. 36/2023.