[A] Sui requisiti necessari affinché la sospensione dei lavori possa ritenersi legittima. [B] Sulla responsabilità della Stazione Appaltante in caso di rallentamenti dei lavori dovuti alla necessità di apportare modifiche al progetto. [C] Sulla rilevanza o meno, ai fini dell'attribuzione delle responsabilità in caso di lacune progettuali, delle dichiarazioni rese dall'appaltatore in sede di gara. [D] Sulla possibilità o meno per l'appaltatore di svolgere contestazioni laddove abbia sottoscritto senza riserve del verbale consegna lavori. [E] Sulle responsabilità della Stazione Appaltante in caso di eccessiva durata dei procedimenti finalizzati a garantire il regolare svolgimento dei lavori (per es. per l'approvazione di una perizia di variante). [F] Sulle responsabilità della Stazione Appaltante in caso di ritardata rimozione di interferenze e sottoservizi. [G] Sulla spettanza o meno di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate a titolo risarcitorio per illegittima sospensione e per anomalo andamento dei lavori. [H] Sulla disciplina in merito ai ritardati pagamenti o alla ritardata emissione dei certificati di pagamento e sulla necessità o meno di iscrivere tempestiva riserva. [I] Sulla tempestività o meno della riserva iscritta in calce all'Ordine di Servizio e richiamata solo genericamente nel Conto Finale, senza essere ivi ritrascritta
[A] Sulla regola della stretta connessione fra programmazione finanziaria e redazione degli aggiornamenti annuali del programma triennale redatto dalle singole amministrazioni. [B] Si può prevedere la realizzazione di un'opera solo in quanto si conoscano le risorse disponibili a finanziarla. [C] Sul limite quantitativo dei 100.000 euro al di sotto del quale l’opera non deve essere inserita nel piano annuale e sulla necessità o meno di tener conto anche dei costi della progettazione, dell’IVA e delle somme a disposizione
L’ordinamento positivo non prevede il criterio del cosiddetto “parco progetti”, il quale consentendo alle Amministrazioni di dotarsi preventivamente di progetti da utilizzare successivamente al verificarsi delle necessarie condizioni, risponde essenzialmente a finalità di accelerazione degli interventi
[A] Allorché l’ente intenda realizzare un’opera, non inserita nel piano triennale delle opere pubbliche, il cui costo complessivo è superiore a 100.000 euro, dovrà approvare, nel contempo, la correlativa variazione del piano delle opere pubbliche e del bilancio preventivo. [B] Il limite quantitativo dei 100.000 euro stabilito dal legislatore deve essere inteso riferito al costo complessivo dell’opera