Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini
D.LGS 81.2008. Art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)
Tribunale di Taranto, 7 giugno 2022
Sulle condizioni che fanno sorgere in capo al Committente l’obbligo di nominare il Coordinatore per la Sicurezza del Cantiere
Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, 1 dicembre 2010
E’ responsabile il proprietario (committente) che affida lavori edili in economia a lavoratore autonomo di non verificata professionalità e in assenza di qualsiasi apprestamento di presidi anticaduta a fronte di lavorazioni in quota superiore ai metri due
Corte di Giustizia, 7 ottobre 2010
[A] Il diritto comunitario non consente che una normativa nazionale (D.lgs 626/94 prima e D.lgs 81 del 2008 ora), nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all’obbligo incombente al committente o al responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori. [B] Non è legittima una normativa nazionale che preveda l’obbligo per il coordinatore della realizzazione dell’opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati all’allegato II di detta direttiva
Lodo Arbitrale, 12 febbraio 2009
[A] Sul valore delle dichiarazioni rese dall’impresa in sede di gara. [B] Sull’utilizzo della Tabella 6 del D.M. 11.12.1978 per quantificare l’incidenza della manodopera ed il costo dei macchinari sull’importo dei lavori. [C] Sul danno da anomalo andamento dei lavori per quanto attiene agli oneri della sicurezza
Ministero del Lavoro. Circolare 29 ottobre 2009 n. 30
Le norme inerenti la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione non si applicano ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000
Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, 9 luglio 2009
[A] Non esiste un obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori. [B] Il dovere del committente è limitato all'attuazione delle misure prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore