Prime indicazioni per l'applicazione delle modificazioni introdotte all'art. 81 del codice dei contratti pubblici dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, di conversione del D.L. 70 del 2011
Sulla possibilità o meno che la commissione giudicatrice possa fissare, prima dell’apertura delle buste delle offerte, i criteri o subcriteri cui si atterrà per l’attribuzione dei punteggi per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
[A] Sul divieto di commistione fra i criteri soggettivi di pre-qualificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione. [B] Sulla possibilità o meno di attribuire un punteggio ai profili soggettivi diretti a riverberarsi in modo specifico sull’espletamento dell’attività appaltata, con riferimento precipuo alle caratteristiche del personale e delle attrezzature da adibire alle prestazioni interessate dell’appalto
[A] Le stazioni appaltanti devono stabilire già dal bando di gara, i criteri d’aggiudicazione di cui esse prevedono l’applicazione, nell’ordine decrescente dell’importanza loro attribuita e con ponderazione della loro rilevanza nella successiva valutazione. [B] Sul valore meramente tendenziale del principio di continuità delle gare pubbliche
[A] Sull’estrema urgenza invocabile ai sensi dell’art. 57 del D.lgs 163 del 2006 per giustificare il ricorso alla procedura negoziata. [B] Sull’art. 81 comma 3 del d.lgs. n. 163 del 2006, per cui le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione ove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto