QUESITO: Questo Ente ha ottenuto un finanziamento per la realizzazione di un'opera. La convenzione prevedeva l'erogazione dell'anticipazione del 20% a seguito inoltro Quadro economico post gara. Dopo stipulazione contratto di appalto la ditta ha iniziato i lavori. Purtroppo per varie vicissitudini l'erogazione dell'acconto della Citta Metropolitana è pervenuto dopo circa 8 mesi dall'inizio lavori. Viste le lungaggini la ditta ha sospeso i lavori, dopo un mese dall'inizio. Detti lavori sono stati ripresi solo successivamente alla liquidazione alla ditta dell'anticipazione. Infine stante gli ulteriori ritardi nell'esecuzione dei lavori si è proceduto alla risoluzione del contratto. In sede di redazione conto finale la ditta ha iscritto riserve per anomalo andamento dovuto alla sospensione lavori. L'Ente prevede una chiamata in giudizio della ditta per danni. Si chiede se la sospensione dei lavori unilaterale della ditta sia legittima ovvero deve essere riconosciuto danno per anomalo andamento dei lavori.
Con riferimento al quesito posto si rammenta che già l'art. ****
, comma 18, del D.lgs 50 del 2016, analogamente all'attuale art. 125 del D.lgs 36 del 2023, prevedeva l'obbligo della stazione appaltante di riconoscere l'anticipazione sul prezzo dell'appalto in seguito all'effettivo inizio dei lavori certificato dalla direzione lavori. Il ri...