Sulle facoltà che, nella vigenza dell’art. 10 del d.p.r. 1063/1962, vengono attribuite all’appaltatore in caso di mancata o tardiva consegna dei lavori da parte della p.a. appaltante.
SENTENZA N. ****
Alla luce della giurisprudenza di legittimità che, al di là della qualificazione della consegna dei lavori come dovere di cooperazione del creditore o vera e propria obbligazione, ha comunque ribadito al natura derogatoria della disciplina in materia di appalto pubblico nel senso che “…l'inadempimento dell'obbligo di cons...