Sulle conseguenze della mancata contestazione dell’altrui inadempimento o del mancato adempimento della propria obbligazione a seguito della ricezione di una diffida ai sensi dell’art. 1454 c.c., in materia di appalti pubblici.
SENTENZA N. ****
La ratio della norma di cui all’art. 1454 c.c. è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all’esecuzione del negozio giuridico, mediante un formale avvertimento alla parte diffidata che l’intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell’adempimento, pena la risoluzione ope legis ...