Autore: francesco - Pubblicato il 13 settembre 2009
[A] Sull'art. 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e sul diritto dell'amministrazione di rescindere il contratto. [B] Sull’ipotesi particolare di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore prevista dall'art. 340 legge ll.pp. per il caso di frode. [C] Sugli inadempimenti dell’appaltatore ritenuti dalla giurisprudenza come cause legittime di risoluzione contrattuale. [D] Il provvedimento di rescissione (risoluzione) contrattuale può considerarsi viziato sia per illegittimità di carattere formale, sia di carattere sostanziale. [E] Concedendo la proroga l’amministrazione riconosce implicitamente la non imputabilità del ritardo all’appaltatore. [F] Sui provvedimenti che deve assumere il direttore dei lavori in caso di abbandono del cantiere da parte dell’impresa. [G] In caso di illegittima risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 345 legge ll.pp.
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