Consiglio di Stato, Sezione V, 8 febbraio 2011
Autore: francesco - Pubblicato il 4 marzo 2011
[A] Sulla identificazione e qualificazione dei motivi di illegittimità dell’atto amministrativo (nella specie affidamento in house) posti a base del ricorso giurisdizionale e sul vizio di ultrapetizione della sentenza. [B] Sulla motivazione necessaria per procedere all’affidamento in house della gestione di servizi pubblici locali. [C] La relazione introduttiva ad una delibera ed il conseguente dibattito consiliare non possono integrare la motivazione dell’atto collegiale. [D] Il Giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva sulla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione ed a seguito dell’entrata in vigore dell'art. 244, del D.Lgs. n. 163 del 2006, come novellato dal citato D.Lgs. n. 53 del 2010. [E] La domanda di risarcimento dei danni è regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., sicché grava sul danneggiato l'onere di provare, ai sensi del citato articolo, tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito (danno, nesso causale e colpa)
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