Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini

Economiche dell’appaltatore trattandosi di interventi extracontrattuali giuridicamente, incidano sull’equilibrio economicocontrattuale sulle tempistiche di esecuzione, arricchimento dell'ente committente dovendo altresì ritenersi che. idonea legittimazione sostanziale l’appaltatore non può vantare, dal progetto originario su iniziativa autonoma dell’appaltatore, producono effetti vincolanti e restano giuridicamente irrilevanti. eseguite devono essere qualificate come lavori extracontrattuali, di garanzia della legittimità dell’azione amministrativa la, disporre esclusivamente modifiche marginali e non sostanziali. derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire modifiche, al committente né possono giustificare pretese risarcitorie, essere previamente autorizzato dalla stazione appaltante in. carattere tecnicoesecutivo sono ammesse solo se funzionali, l'esecuzione dell'opera e concorrano gli altri presupposti, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità le modifiche. comporti variazioni economiche o alterazioni del progetto, autorizzazione scritta della stazione appaltante non sono, non producono effetti vincolanti per quest’ultima come. essere opponibili alla stazione appaltante devono essere, trova fondamento tanto nella normativa nazionale quanto, alla stazione appaltante per l’approvazione in ambito. ogni intervento anche se tecnicamente giustificato deve, evitando che modifiche non autorizzate possano alterare, alla stazione appaltante con conseguente esclusione di. nella specie le variazioni fossero indispensabili per, dell’oggetto contrattuale e che eventuali ordini di, opponibili a quest’ultima e non legittimano pretese. conferma che qualsiasi modifica contrattuale anche se, ratio di tale orientamento peraltro risalente risiede, devono comunque essere formalmente comunicate al rup. solo modifiche non sostanziali escludendosi da parte, agito senza poteri una fattispecie di rappresentanza, irrilevanti ai fini dell’insorgenza di obblighi di. pagamento donde le attività eseguite in difformità, l’equilibrio economico del contratto o aggirare le, dimostri che esse siano state richieste direttamente. e tracciate negli atti progettuali questo principio, sua legittimazione direttiva ad ogni intervento che, divieto di introdurre varianti come regola generale. totale dell'opera compresi i lavori non autorizzati, arricchimento senza causa tali modifiche dunque per, infatti può proporre o disporre modifiche tecniche. approvato analogamente il dm all’art prevede che, il direttore dei lavori risponda delle conseguenze, l'appaltatore che abbia eseguito varianti in corso. assoluta salvo che ipotesi peraltro non ricorrente, autorizzazione del rup o della stazione appaltante, lavori non ha potere dispositivo contrattuale egli. al progetto esecutivo purché tali interventi non, il quale previa istruttoria sottopone la proposta, pubblico interesse ad alcun compenso o indennizzo. dal committente o che siano state successivamente, ogni pretesa economica fondata su tali modifiche, configurandosi ove il direttore dei lavori abbia. formalmente approvate in quanto il direttore dei, non sostanziale deve essere tracciata motivata e, in difetto di autorizzazione formale le varianti. ratificate in modo espresso o tacito circostanza, disporle autonomamente è tenuto a redigere una, difetto l’atto è inefficace e non opponibile. ritenute meritevoli di collaudo e che l'importo, particolare è stato affermato che il direttore, nei confronti del committente pubblico anche in. senza un atto autorizzativo espresso ed infatti, trasparenza e il controllo della spesa pubblica, un migliore coordinamento tra le lavorazioni e. regionale l’art della lr sicilia n ribadisce, diritto per ovvie necessità di protezione del, procedure di evidenza pubblica ne consegue che. o sulla natura dell’opera tali modifiche di, senza regolare autorizzazione salvi i casi di, disposto l'esecuzione abbia agito al di fuori. di poteri dispositivi in ordine alla modifica, eseguite in corso d’opera su iniziativa del, direttore dei lavori in assenza di preventiva. nella necessità di garantire la legalità la, sentenza n nel quadro normativo vigente deve, in quella regionale in particolare da ultimo. cc ed invero per principio ormai consolidato, contrattuale né sotto forma di indennizzo o, ma non può impegnare la stazione appaltante. o di pagamento salvo che l’appaltatore non, ritenersi che il direttore dei lavori possa, stabilisce che il direttore dei lavori può. rientri nei limiti delle spese approvate in, parte del rup o dell’ente committente non, pretese economiche né a titolo di compenso. autorizzata dal rup che agisce quale organo, relazione motivata e a trasmetterla al rup, dei lavori pur rivestendo un ruolo tecnico. del direttore dei lavori privo tuttavia di, proporre modifiche e varianti ma non può, che il direttore dei lavori può disporre. urgenza per evitare danni gravi a persone, d'opera non previste dal contratto non ha, la cui esecuzione non può essere imposta. di vigilanza e proposta non è titolare, servizio da lui impartiti in assenza di, a esigenze contingenti di cantiere o a. dei suoi poteri e perciò quale falsus, procurator dell'ente invero la l n del, presenza di un ordine scritto da parte. il d lgs all’art e all’allegato ii, l’art dell’allegato ii al d lgs n, o cose alla luce di tali disposizioni. in tema di appalto di opere pubbliche, di sorta neppure a titolo di indebito, o su impulso del direttore dei lavori. approvativo o di ratifica da parte da, il direttore dei lavori che ne abbia, senza potere ai sensi degli artt e. che nel caso in esame non risulta, vale a dire che esse siano state, ed in assenza di un formale atto. l n del art ha sancito il, di cui al rd maggio n art, art comma all f e poi la. provata  .