[A] Sulle modalità con cui, alla luce dell’interpretazione datane dalla giurisprudenza costituzionale e di merito, opera il limite previsto dall’art. 240 bis del d.lgs. 163/2006 a mente del quale le riserve dell’appaltatore possono essere definite per un importo non superiore al 20% dell’importo contrattuale: divieto assoluto per l’appaltatore di iscrivere riserve oltre il 20% dell’importo contrattuale o limite quantitativo alle riserve che possono essere definite mediante accordo bonario? [B] Sul momento da cui decorrono gli interessi relativi alle pretese dell’appaltatore di opere pubbliche oggetto di riserva. [C] Sui contratti di appalto pubblico a cui temporalmente si applica la disciplina degli interessi per il ritardo nei pagamenti prevista dal d.lgs. 231/2002. [D] Premesse le conseguenze del fallimento della capogruppo di A.T.I. nel rapporto tra mandante e mandatarie, sulla legittimazione che in tal caso hanno le mandanti ad agire direttamente nei confronti della stazione appaltante e sulla quota dei lavori di cui la curatela fallimentare può chiedere il corrispettivo alla p.a. committente.
SENTENZA N. ****
[A] Si osserva che il limite percentuale dell'importo delle riserve rispetto all'importo del contratto non può ritenersi riferito all'ammissibilità dell'iscrizione della riserva né al contenuto della pretesa fatta valere dall’appaltatore in via giudiziaria, bensì all'importo complessivo che in concreto può essere riconos...