[A] Sulla forma e sulle modalità con cui devono essere redatti e sottoscritti i contratti pubblici. [B] Sulla (im)possibilità di sanare il contratto pubblico privo della forma scritta, anche mediante atti amministrativi o fatti concludenti. [C] Sulla (im)possibilità, in tema di lavori pubblici di somma urgenza, di ritenere sussistente un valido rapporto contrattuale tra ente locale e terzo in caso di mancata regolarizzazione contabile nei termini previsti dal co. 3 dell’art. 191 del d.lgs. 267/2000. [D] Sull’individuazione delle spese di cui l’appaltatore, che abbia realizzato anche parzialmente un’opera disposta dalla p.a. per ragioni di somma urgenza, ha diritto di ottenere la liquidazione ove il competente organo della stazione appaltante non proceda all’approvazione dell’opera realizzata.
SENTENZA N. ****
[A] Innanzi tutto, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, «I contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam ex artt.16 e 17 del r.d. n.2440 del 1923 e – salva la deroga prevista dall’art.17, r.d. 18 novembr...