[A] Premessa l’impossibilità di provare per testimoni le riserve formulate dall’appaltatore di opere pubbliche, sull’individuazione delle specifiche pretese dell’appaltatore insorte nel corso dell’appalto che non devono essere oggetto di riserva e che pertanto soggiacciono ad un diverso regime probatorio. [B] Sull’(in)applicabilità dell’istituto delle riserve in caso di risoluzione di contratto d’appalto pubblico.
SENTENZA N. ****
[A] L’appalto oggetto di causa è “pubblico” e quindi sottoposto al vincolo della forma scritta, anche in ordine alla prova. Secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità “l'eccezione al divieto della prova per testimoni, prevista dall'art. 2724 n. 2 cod. civ. per l'ipotesi d'impossibilità morale o ...