[A] Su tempi e modalità con cui, nella vigenza del d.p.r. 207/2010, l’appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad iscrivere le riserve e sul soggetto su cui ricade l’onere probatorio circa la tempestività delle medesime. [B] Sui danni di cui l’appaltatore di opere pubbliche può chiedere il risarcimento alla stazione appaltante in caso di ritardo nel collaudo e sugli elementi con cui l’appaltatore può dimostrare e quantificare il predetto danno.
SENTENZA N. ****
[A] A norma dell’art. 191 co 2 del D.P.R. n. 207/2010 le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte...