[A] Sull’(in)esistenza, negli appalti pubblici disciplinati dai codici degli appalti anteriori al d.lgs. 36/2023, di un diritto dell’appaltatore alla rinegoziazione del contratto per sopravvenute circostanze imprevedibili che alterino l’equilibrio contrattuale. [B] Sulla rilevanza delle dichiarazioni formali rese dall’operatore economico nella fase di scelta del contraente di un contratto d’appalto pubblico, con particolare riguardo a quelle di aver controllato le voci e le quantità riportate nei computi metrici estimativi e di aver esaminato gli elaborati progettuali. [C] Sulla funzione del computo metrico, del computo metrico estimativo e dell’elenco prezzi negli appalti pubblici con particolare riferimento alla formulazione del preventivo da porre alla base della delibera di approvazione della spesa e del prezzo da porre a base della gara. [D] Sulle conseguenze, in caso di contratto d’appalto a corpo, della difformità tra il prezzo globale e quello ottenuto applicando i prezzi unitari alle quantità previste dal computo metrico.
SENTENZA N. ****
[A] Sostiene l’appaltatore che i fatti sopravvenuti, e, principalmente, le restrizioni alla circolazione di persone e merci, come pure gli aumenti del costo delle materie prime, conseguenze della pandemia da COVID 19, avrebbero fatto sorgere, a proprio vantaggio, un vero e proprio diritto alla rinegoziazione del contratto, in...