[A] Sull’(in)idoneità delle fatture, ed in particole di quelle emesse dall’appaltatore di opere pubbliche, a dimostrare in giudizio l’esistenza e la quantificazione di un credito. [B] Sulla natura di condizione di efficacia di un contratto pubblico dell’attestazione di regolare copertura finanziaria. [C] Sulla (im)possibilità di agire ai sensi dell’art. 2041 c.c. nei confronti di un ente locale che abbia costituito un’obbligazione in difetto di impegno di spesa e copertura finanziaria e sul presupposto necessario per poter, in tal caso, agire nei confronti del funzionario che vi abbia consentito. [D] Sulle condizioni necessarie affinché sorga in capo all’ente locale l’obbligo di pagamento del corrispettivo nei confronti di appaltatore o fornitore. [E] Sull’(in)idoneità del riconoscimento di un debito fuori bilancio a sanare i contratti pubblici nulli o comunque invalidi. [F] Sulle condizioni che devono contestualmente sussistere affinché l’appaltatore che abbia eseguito lavori pubblici addizionali extra contratto possa richiederne il pagamento alla stazione appaltante.
SENTENZA N. ****
[A] deve parimenti confermarsi l’esattezza del rilievo in merito all’inconcludenza probatoria nel medesimo giudizio della fattura, che è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma che nel successivo giudizio instaurato dal debitore ingiunto non costituisce prova dell’esist...