[A] Sul giudice competente sulla domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla lesione dell’affidamento nella correttezza dell’azione amministrativa, avuto particolare riguardo alla domanda risarcitoria proposta dall’aggiudicatario a seguito di revoca o annullamento di un’aggiudicazione. [B] Sul soggetto a cui spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese raggruppate in R.T.I. nei confronti della stazione appaltante per le pretese e gli atti di qualsiasi natura relativi ad un appalto pubblico, anche successivamente al collaudo ed allo scioglimento del R.T.I.. [C] Sui presupposti applicativi e sui limiti entro cui opera la fattispecie di affidamento incolpevole dell’aggiudicatario codificato nell’art. 5 del d.lgs. 36/2023, avuto particolare riguardo al caso in cui l’aggiudicazione venga annullata o revocata, e sui danni di cui in tal caso l’aggiudicatario può chiedere il risarcimento alla stazione appaltante. [D] Sulla (im)possibilità di riscontrare un legittimo affidamento dell’aggiudicatario a seguito di annullamento in sede giurisdizionale dell’aggiudicazione ove l’operatore economico, pur consapevole della pendenza del giudizio, proceda alla sottoscrizione del contratto d’appalto pubblico.
SENTENZA N. ****
[A] È sufficiente rilevare che, in materia di risarcimento danni in procedimenti di evidenza pubblica, la giurisdizione spetta al giudice ordinario per le controversie relative alla responsabilità per danni derivanti dalla lesione dell’affidamento nella correttezza dell’azione amministrativa, indipendentemente dal fatto c...