[A] Sull’(in)applicabilità del co. 13 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 ove l’appaltatore sia sottoposto a procedura concorsuale, avuto particolare riguardo alla natura giuridica dell’istituto del pagamento diretto del subappaltatore e sulla natura (non) sovraordinata di matrice eurounitaria della norma. [B] Sull’(in)idoneità del pagamento diretto disposto dalla stazione appaltante a favore del subappaltatore successivamente alla sottoposizione dell’appaltatore ad una procedura concorsuale a produrre per la p.a. effetti liberatori nei confronti della curatela. [C] Sulla (im)possibilità per la stazione appaltante di richiedere in giudizio la condanna del subappaltatore al pagamento, in propria vece, all’appaltatore sottoposto a procedura concorsuale di quanto indebitamente ricevuto a titolo di pagamento diretto. [D] Sull’applicabilità del d.lgs. 231/2002 ai rapporti di appalto pubblico.
SENTENZA N. ****
[A] Va rilevato che il dettato dell’art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016, che prevede il pagamento diretto da parte della stazione appaltante in favore del subappaltatore in caso di inadempimento dell’impresa subappaltatrice, va coordinato con quanto disposto e dettato dalla legge fallimentare, ora codice della crisi, ne...