[A] Sull’obbligo dell’appaltatore di controllare la validità tecnica del progetto fornito dalla stazione appaltante e sulla portata, con riferimento ad eventuali richieste di risarcimento dei danni derivanti da vizi progettuali, della dichiarazione del medesimo di essere a conoscenza dei suoi obblighi e di quanto necessario ad eseguire i lavori a regola d’arte. [B] Sull’idoneità del comportamento colposo del committente pubblico che abbia aggravato il costo delle spese generali, nel caso di specie disciplinate dal co. 4 dell’art. 32 del d.p.r. 207/2010, a porre le medesime a suo carico. [C] Sull’applicabilità agli appalti pubblici dell’art. 1664 c.c.in materia di sopravvenuta onerosità o difficoltà dell’esecuzione di un appalto e sui presupposti necessari ad integrarlo. [D] Sugli oneri, procedurali e probatori, posti in capo all'appaltatore che intenda ottenere il rimborso dei maggiori costi sopportati per l'adozione delle misure previste dal piano di sicurezza.
SENTENZA N. ****
[A] Vengono in rilievo problemi riconducibili a previsioni progettuali note all’appaltatore, che aveva l’obbligo di controllare la validità tecnica del progetto fornito dal committente (Sez. 1 -, Ordinanza n. 27830 del 28/10/2024). Peraltro, nel verbale di consegna dei lavori, il rappresentante dell’impresa dichiarò esp...