[A] Sui rispettivi obblighi di collaborazione tra appaltatore e stazione appaltante, con particolare riguardo all’obbligo dell’appaltatore di rendere edotto il committente di eventuali carenze progettuali ed a quello della s.a. di realizzare in corso d’opera le varianti necessarie a permettere l’esecuzione dell’appalto nonché di realizzare un progetto esecutivo immediatamente cantierabile. [B] Sui presupposti, anche probatori, necessari ai fini del riconoscimento del danno da mancato utile subito da un’appaltatore di opere pubbliche, nel caso di specie cagionato dalla sopravvenuta impossibilità di eseguire un contratto pubblico per colpa della stazione appaltante. [C] Sulla quantificazione del danno curriculare e sull’onere probatorio posto in capo all’appaltatore di opere pubbliche che ne domandi il risarcimento, con particolare riguardo alla perdita o mancata acquisizione di un livello di qualificazione SOA.
SENTENZA N. ****
[A] Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'appaltatore, essendo tenuto alla realizzazione di un'opera tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente risultanti dal contratto, ha il conseguente dovere di rendere edotto il committente medesimo di eventuali obiettive situazioni o carenze del progett...