[A] Sulla facoltà dell’appaltatore di invocare la risoluzione di un contratto d’appalto pubblico dinanzi al g.o. ai sensi della normativa civilistica in materia di inadempimento. [B] Sull’equivalenza tra procrastinata inerzia nella ripresa dei lavori e rifiuto della ripresa dei lavori. [C] Sull’onere probatorio posto in capo alla p.a. in tema di danno di immagine conseguente alle condotte poste in essere da un appaltatore che abbiano determinato la risoluzione di un contratto d’appalto pubblico. [D] Sui casi in cui trova applicazione la penale di un contratto d’appalto pubblico prevista in caso di ritardata ultimazione o mancato completamento dei lavori oltre il termine pattuito. [E] Sulla natura giuridica della cauzione definitiva che prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e la sua operatività a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. [F] Sull’onere probatorio posto in capo alla p.a. che intenda escutere la cauzione definitiva prestata dall’appaltatore.
SENTENZA N. ****
[A] Preliminarmente si osserva che in tema di appalti di opere pubbliche, l'appaltatore può del tutto legittimamente invocare la risoluzione del contratto stipulato con l'Ente committente in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale, rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione de...