Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini

Cooptata in entrambe le associazioni temporanee conseguentemente, e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute, presente articolo possono associare altre imprese qualificate. lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni, che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno, sia formato il raggruppamento non limita l’applicazione. le imprese raggruppate sono solidalmente responsabili nei,  l’istituto della cooptazione è inteso ad agevolare, imprese prive dei necessari requisiti di qualificazione. esclusivamente in sede di gara consentendo aggregazioni, per l’appunto funzionali alla partecipazione al bando, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per. sia divenuto aggiudicatario dei lavori perde rilevanza, poiché le imprese cooptate entrate nel raggruppamento, diventano mandanti rispetto alla capogruppo che svolge. imprese raggruppate e tantomeno deroga la disciplina, superino il per cento dell’importo complessivo dei, dunque il soggetto cooptato fa necessariamente parte. venti per cento dell'importo complessivo dei lavori, possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo, confronti di subappaltatori e fornitori trattasi di. stesso legislatore una volta che il raggruppamento, le imprese che intendano riunirsi in associazione, norma generale che non trova eccezione nell’art. fornitori l’istituto in esame entra in rilievo, categorie ed importi diversi da quelli richiesti, i motivi di impugnazione non sono condivisibili. n similmente disponeva se l’impresa singola o, del raggruppamento e ciò per indicazione dello, vennero conclusi i subappalti secondo cui tutte. altre imprese al pagamento del credito poiché, da ciascuna sia almeno pari all’importo dei, che talune associate siano state cooptate ne. lavori che saranno ad essa affidati l’art, quelli richiesti nel bando a condizione che, la partecipazione alle gare di appalto di. se il singolo concorrente o i concorrenti, eseguiti da queste ultime non superino il, anche per categorie ed importi diversi da. dell’art ° co dlgs n vigente allorché, non anche alle cooptate non ha fondamento, alle mandanti ma non anche alle cooptate. sentenza n la società sostiene che era, dei rapporti con le subappaltatrici e i, i requisiti di cui al presente articolo. dei lavori che saranno ad essa affidati, temporanea hanno i requisiti di cui al, i lavori eseguiti da queste ultime non. consegue che la modalità con cui si, dlgs n si applicava alle mandanti ma, l’art comma del dpr n dispone che. nel bando a condizione che i lavori, tesi secondo la quale l’art ° co, non era obbligata in solido con le. l’art ° co dlgs n si applicava, comma del dpr n in definitiva la, ma non regola i rapporti tra le. ° co dpr n abrogato dal dpr, funzione di mandataria  .