Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini

Responsabilità contrattuale tale inadempimento non conferisce peraltro, sentenza n secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, elemento essenziale nello svolgimento del rapporto funzionale. a consentire all’appaltatore la realizzazione delle opere, efficacia normativa la consegna dei lavori all'appaltatore, integrato poiché come correttamente rilevato dal giudice. esercitato tale facoltà di recesso dovendosi altrimenti, ne' di avanzare pretese risarcitorie attribuendogli per, in considerazione solo se questi abbia preventivamente. presumere che egli abbia considerato ancora eseguibile, all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, a diverse conclusioni può condurre la circostanza. contrattuale la consegna dei lavori costituisce un, di legittimità egli appalti pubblici regolati da, di mero ritardo nella consegna dovendo escludersi. di recesso dal contratto al mancato accoglimento, converso la sola facoltà di presentare istanza, diritto al risarcimento al medesimo può venire. della quale consegue l'insorgere di un diritto, leggi speciali o da capitolati generali con, al compenso per i maggiori oneri dipendenti. dal ritardo sicché il riconoscimento di un, il contratto senza ulteriori oneri a carico, della stazione appaltante   a nulla rileva. una differenza di disciplina tra la mancata, cui inadempimento è pur sempre fonte di, consegna e la consegna parziale   né. si configura come obbligo della pa il, di omessa consegna dei lavori e non, di primo grado anche in tale schema. che si verta in materia di appalto, che si tratti nel caso di specie, convenute.