[A] Sulla forma con cui, a pena di nullità, devono essere stipulati e modificati i contratti pubblici, avuto particolare riguardo alla necessità che l’intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento. [B] Sull’applicabilità alla p.a. delle norme ordinarie in tema di inadempimento e di costituzione in mora nonché del d.lgs. 231/2002 in materia di ritardo nei pagamenti.
SENTENZA N. ****
[A] Si ricorda che, in omaggio al dato normativo, la Cassazione ha statuito in maniera costante che “I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con pr...