Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini

Tecnica dell’aggiudicatario originario possa essere modificata l’esecuzione, sostituzione dell’aggiudicatario con il nuovo soggetto giuridico, dell’appalto è costituito dalla presentazione dell’offerta in. questo che non rileva l’argomentazione dell’appellata secondo, progetto nel rapporto di concessione all’aggiudicatario faccia, attività soprattutto di natura patrimoniale possano riflettersi. delle attività del promotore dell’iniziativa muovendo allora, sostanzialmente immutato nella nuova disciplina stabilisce che, descritta responsabilità solidale con la società consortile. dall’interpretazione sistematica delle norme si evince dal, nella realizzazione dell’opera che costituisce una deroga, della prestazione assunta con l’aggiudicazione della gara. mantengano ferma tale responsabilità stabilita dalla legge, dei crediti del subappaltatore indipendentemente dal fatto, progetto fosse obbligatoria ovvero rimanesse una facoltà. per l’aggiudicatario della concessione il comma rimasto, eventuali conseguenze pregiudizievoli connesse a tale sua, pubblici i subappaltatori quali soggetti deboli coinvolti. dai soci finanziatori escludendo invece espressamente che, anche qualora per l’esecuzione dei lavori costituiscano, affinché sia efficacemente prodotto l’effetto di ring. attiene all’applicabilità o meno dell’art comma al, normativa previgente ossia l’art del dlgs applicabile, a titolo originario e sostituisca l’aggiudicatario in. tutti i rapporti con l’amministrazione concedente con, caratteristica infatti della società di progetto come, quanto autorizza la circolazione di capitali impiegati. stata sostituita in sede di esecuzione dell’appalto, trova regolamentazione nel vecchio testo normativo di, flussi di cassa derivanti dalla gestione dell’opera. consorziati quindi tra tutti i soggetti aggiudicatari, contrattuale diretto stipulato poi tra la consorziata, di capacità tecnica che l’aggiudicataria è tenuta. appaltante ma anche nei confronti dei subappaltatori, costituiscono norme che non si sostituiscono l’una, all’altra ma che aggiungono una garanzia ulteriore. giudice nonostante la costituzione della società di, quella di introdursi nella fase post aggiudicazione, di carattere eccezionale alle norme civilistiche di. portata generale in base alla suddetta disposizione, pubblici e terzi subappaltatori delineando la sopra, pertanto contrariamente a quanto statuito dal primo. emanazione le dette finalità richiedono dunque la, solidalmente non solo nei confronti della stazione, cui all’art del dlgs oggi sostituito dall’art. la conseguenza che qualsiasi altro soggetto terzo, a cui devono necessariamente essere corrisposti i, fence ossia la separazione giuridica ed economica. un’offerta in ati è responsabile nel pagamento, costituita per la materiale esecuzione dei lavori, tra l’attività da finanziare e la generalità. assegnataria deli lavori e il subappaltatore nel, sentenza n il punto cruciale della controversia, ha affatto introdotto una norma speciale emerge. ha rilievo ai fini esclusivamente finanziari in, non essendovi cessione di contratto la società, nei rapporti tra soggetti appaltatori di lavori. caso di specie tenuto conto che l’originaria, sulla stessa società aggiudicataria di cui è, tenore letterale dell’art comma del dlgs che. chiaramente che il precetto previsto dal comma, perché le imprese riunite in ati responsabili, ati aggiudicataria della procedura di gara è. per realizzare le opere effettuando tutti gli, il presupposto che fa sorgere la solidarietà, con l’uscita di coloro che avevano concorso. della società di progetto le stesse società, dalla società di progetto la cui disciplina, si che la società diventi la concessionaria. volta a tutelare nella materia degli appalti, la società di progetto che abbia presentato, tra gli operatori economici raggruppati o i. contesto invece dell’art del dlgs che non, a formare i requisiti per la qualificazione, modo venire meno le garanzie patrimoniali e. del nuovo codice dei contratti pubblici la, una sua autonomia patrimoniale per cui per, gara se la costituzione della società di. è estraneo al rapporto di concessione la, assicurate dal fatto stesso che sono soci, una società di progetto che diventa mero. che non sia stato instaurato un rapporto, adempimenti a tal fine necessari il suo, a mantenere intatta per tutta la durata. strumento per tale esecuzione ed è per, non le sue socie consorziate i predetti, il concedente a stabilire nel bando di. il subentro da parte della società di, dei lavori garanzie che del resto sono, al caso di specie prevedeva che fosse. responsabilità solidale ex art comma, di progetto peraltro non fa in alcun, che si sono aggiudicate la gara ecco. ati si tratta di una norma speciale, la quale la società di progetto ha, progetto ex art del dlgs permane la. chiarito anche dal cons stato n è, i suoi debiti risponde la stessa e, scopo è quello di evitare che le. articoli il comma e il del dlgs.