Sull’(in)applicabilità degli istituti previsti dal co. 3 dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006, ed in particolare del pagamento diretto al subappaltatore e della sospensione del pagamento all’appaltatore che non trasmetta le fatture dei pagamenti al subappaltatore, in caso di fallimento dell’appaltatore.
SENTENZA N. ****
Infatti, la pronuncia del Tribunale, nonostante la corretta individuazione della disciplina applicabile ratione temporis alla controversia in esame, si pone in contrasto rispetto ai principi di recente affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in base ai quali, “in caso di fallimento dell’appaltatore di opera...