[A] Sulla possibilità per l’appaltatore, anche di opere pubbliche, di sospendere i lavori ove il committente non provveda al pagamento dei compensi entro le scadenze pattuite. [B] Sul soggetto su cui ricade la responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuti all’appaltatore di opere pubbliche in caso di ritardo nell’erogazione di un finanziamento da parte dell’ente finanziatore. [C] Sull’idoneità, con riferimento ad un appalto pubblico disciplinato dal d.lgs. 163/2006, di una perizia di variante regolarmente approvata a sanare l’originaria irregolarità dell’ordine con cui il direttore dei lavori, in assenza della preventiva approvazione dell’amministrazione committente, abbia irregolarmente disposto la variazione dei lavori. [D] Sull’obbligatorietà del collaudo in caso di risoluzione di contratto d’appalto pubblico per colpa dell’appaltatore, anche ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria.
SENTENZA N. ****
[A] E’ incontroverso tra le parti che parte attrice abbia sospeso l'esecuzione dei lavori. Sul punto, mette conto rilevare che l'inadempimento da parte del committente relativo al mancato pagamento degli importi dovuti alle scadenze pattuite, giustifica la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore, dato che nell'appalt...