[A] Sull’applicabilità della disciplina degli interessi moratori contenuta nel d.lgs. 231/2002 agli appalti pubblici. [B] Premessa la responsabilità della stazione appaltante per il ritardo nel pagamento del corrispettivo all’appaltatore che sia stato cagionato dal ritardo nell’erogazione di un finanziamento da parte di un altro ente, sulle modalità con cui il committente pubblico può andare esente da responsabilità mediante la stipula un’apposita convenzione. [C] Premessa la responsabilità del concessionario, a cui sia stata affidata l’esecuzione di un’opera pubblica, per il ritardo nel pagamento del corrispettivo all’appaltatore che sia stato cagionato dal ritardo o dall’omessa erogazione di un finanziamento da parte dell’ente concedente e la (im)possibilità per l’appaltatore di rivalersi su quest’ultimo, sull’atto accessorio alla concessione che il concessionario deve sottoscrivere con l’ente pubblico concedente al fine di andare esente da responsabilità.
SENTENZA N. ****
[A] Per “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1 co. 1 D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231), in caso di ritardo del pagamento stesso, “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il paga...