[A] Sulle pretese dell’appaltatore di opere pubbliche che possono essere oggetto di riserva, sulle modalità e specificità con cui le riserve devono essere formulate, sul soggetto su cui ricade l’onere di dimostrare la tempestività delle riserve, sul presupposto necessario affinché tale onere si concretizzi e sul documento nel quale l’appaltatore deve iscrivere le riserve a pena di decadenza. [B] Sui documenti su cui l’appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad iscrivere le riserve afferenti l’illegittimità della sospensione dei lavori nelle differenti ipotesi in cui essa sia originaria o sopravvenuta. [C] Premesse le ipotesi al verificarsi delle quali, nella vigenza del d.p.r. 207/2010, è consentito all’amministrazione disporre la sospensione di lavori pubblici per causa di forza maggiore, sulle due contestuali condizioni che devono sussistere ai fini della legittimità della medesima e del suo protrarsi con particolare riguardo al termine massimo di sospensione. [D] Sul momento da cui decorrono la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi sulle somme riconosciute all’appaltatore a titolo di risarcimento del danno per illegittima sospensione di lavori pubblici e sull’applicabilità in tal caso del tasso di interesse maggiorato previsto dal co. 4 dell’art. 1284 c.c..
SENTENZA N. ****
[A] Quanto alla tempestività della riserva, devesi innanzitutto premettere che, anche con riferimento all’appalto in esame, vige il principio in base al quale l’appaltatore che intenda far valere proprie pretese nei confronti della Stazione appaltante ha l’onere della tempestiva iscrizione di “riserve” nella contabil...