[A] Sull’onere probatorio posto in capo all’appaltatore di opere pubbliche che chieda, mediante ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c., la sospensione dell’escussione della polizza fideiussoria da parte della p.a. prospettando la compromissione dell’aggiudicazione di altri appalti pubblici. [B] Sulla (in)idoneità della generica prospettazione di una difficoltà nel recupero del credito a fondare la domanda ex art. 700 c.p.c. presentata dall’appaltatore di opere pubbliche al fine di sospendere il pagamento delle somme dovute alla stazione appaltante che abbia unilateralmente risolto un contratto d’appalto pubblico.
ORDINANZA N. R.G. ****
/2014 [A] Nel caso di specie, l’appaltatrice lamenta genericamente che l’escussione della polizza fideiussoria determinerebbe l’impossibilità di accedere al mercato assicurativo, compromettendo la possibilità di ottenere l’aggiudicazione di appalti pubblici, i quali – a dire della ricorrente – costituirebbero...