[A] Premesso il requisito della forma scritta ad substantiam dei contratti pubblici, sulla (im)possibilità di ricavarne l’osservanza mediante documenti diversi dal contratto, ma che lo presuppongono - nel caso di specie un certificato di esecuzione ed uno di regolare esecuzione dei lavori – o mediante fatture. [B] Sul soggetto nei cui confronti si instaura il rapporto obbligatorio con il terzo che abbia eseguito lavori, servizi o forniture a favore dell’Ente Locale in mancanza dell’impegno di spesa. [C] Sulla (im)possibilità, in caso di lavori pubblici di somma urgenza, di ritenere instaurato un rapporto obbligatorio tra p.a. e ditta esecutrice in mancanza di tempestiva regolarizzazione ai sensi dell’art. 191, co. 3 del T.U.E.L.. [D] Sull’(in)idoneità del riconoscimento di un debito fuori bilancio da parte della p.a. a sanare i contratti pubblici nulli o invalidi, anche per mancanza di forma scritta, ed a derogare al regime di ammissibilità dell’azione di indebito arricchimento. [E] Sulla (im)possibilità per il privato di agire nei confronti della p.a. per indebito arricchimento in relazione a lavori, servizi o forniture affidati senza l’osservanza dello schema procedimentale di spesa previsto dal T.U.E.L., anche ove sia intervenuto il riconoscimento del debito fuori bilancio. [F] Sull’esperibilità, prima dell’introduzione del d.l. 66/1989, dell’azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a. in relazione a lavori, servizi o forniture prestati senza l’osservanza dello schema procedimentale di spesa previsto dalle vigenti norme di contabilità pubblica.
SENTENZA N. ****
[A] Come noto, per i contratti della P.A., vi è l’obbligo della forma scritta ad substantiam, per cui la stessa non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, né può darsi rilievo a comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date. Difatti, la forma scritta assolve a una funzione...