[A] Sulla portata della previsione, contenuta nell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e poi trasfusa nell’art. 119, co. 11 del d.lgs. 36/2023, secondo cui in caso di inadempimento dell’appaltatore la committenza è tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite, con particolare riguardo al ruolo della stazione appaltante: semplice funzione solutoria o co-debitore che risponde in via sussidiaria all’obbligazione di pagamento prevista dal contratto di subappalto? [B] Sull’(in)applicabilità, in caso di fallimento dell’appaltatore, dell’obbligo della stazione appaltante, previsto in caso di inadempimento dell’appaltatore dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e poi dal co. 11 dell’art. 119 del d.lgs. 36/2023, di corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite.
SENTENZA N. ****
[A] La pretesa del subappaltatore di riscuotere il proprio credito da soggetto diverso dall’altro contraente si fonda, come detto, sull’art. 105 Cod. appalti 2016, trasfuso nella sua sostanza nell’art. 119, comma 11 Codice 2023, per il quale, nella parte che interessa, in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore ...