[A] Sul riparto dell’onere probatorio tra stazione appaltante ed appaltatore in materia di adempimento di un contratto d’appalto pubblico, con particolare riguardo al caso in cui l’appaltatore produca in giudizio il contratto ed alleghi l’inadempimento della p.a. all’obbligo di consegnare i lavori. [B] Premesso l’obbligo della stazione appaltante di effettuare la consegna dei lavori all’appaltatore di opere pubbliche, sulla necessità che quest’ultimo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni e la risoluzione del contratto per l’omessa o ritardata consegna dei lavori da parte della p.a. committente, eserciti la preventiva facoltà di recesso.
SENTENZA N. ****
[A] Va premesso in linea generale che in tema di onere della prova dell’adempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 ss. c.c., alla luce dell’orientamento ormai pacifico della Corte di Cassazione (v. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Sez. L., n. 2387/04; Sez. III, n. 20073/04; Sez. II, n. 9351/07), il creditore che agisca, t...