[A] Premessa l’inidoneità delle fatture emesse dall’appaltatore a provare nel giudizio di opposizione a d.i. la sussistenza e l’entità del credito vantato nei confronti del committente sia privato che pubblico, sui casi in cui contabilità redatta dall’appaltatore costituisce prova del credito. [B] Sulla (in)applicabilità della presunzione di accettazione dell’opera da parte del committente che l’abbia ricevuta senza riserve, prevista dal co. 4 dell’art. 1665 c.c., agli appalti pubblici con particolare riguardo al caso in cui la p.a. committente riceva l’opera senza sollevare riserve prima del collaudo. [C] Sull’obbligo della stazione appaltante di non ritardare le operazioni di collaudo e sulle conseguenze della violazione dei termini per il collaudo previsti da contratto o dalla legge. [D] Sull’(in)idoneità del riconoscimento di un debito fuori bilancio da parte di un ente locale a sanare un contratto pubblico nullo, nel caso di specie per mancanza di forma scritta. [E] Sul soggetto nei cui confronti il privato può agire per una prestazione realizzata a favore della p.a. senza l’osservanza degli schemi procedimentali previsti dalla legge e sui casi in cui diviene rilevante l’accertamento dell’utilità della prestazione medesima.
SENTENZA N. ****
[A] In materia di corrispettivo dovuto per servizi resi nell’ambito di contratti di appalto laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credi...