[A] Sull’applicabilità delle norme in materia di inadempimento e risoluzione del contratto al caso in cui la p.a. committente disponga la sospensione di lavori pubblici per fatto imputabile alla medesima stazione appaltante. [B] Sulla (il)legittimità della sospensione dei lavori disposta per la necessità di approvare una perizia di variante ove tale necessità sia ricollegabile a negligenza o imperizia della stazione appaltante nella predisposizione del progetto, con particolare riguardo al caso in cui manchi un’autorizzazione che la committenza avrebbe potuto richiedere in fase progettuale. [C] Sulla (il)legittimità della sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante in ragione della necessità di reperire maggiori fondi in corso d’opera. [D] Sul momento da cui decorre la prescrizione del credito dell’appaltatore per i lavori pubblici eseguiti ove la stazione appaltante non rispetti il termine di esecuzione del collaudo. [E] Sulla (non) necessità per l’appaltatore di provare l’an ed il quantum del risarcimento dei danni dovutogli, a titolo di spese generali ed utili non conseguiti, dalla stazione appaltante a seguito di illegittima sospensione di lavori pubblici.
SENTENZA N. ****
[A] Si ricorda infatti che in tema di appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione giustifica l'applicazione delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del contratto quando dipenda da fatto imputabile alla stazione appaltante (Cassazione civile sez. I, 13/07/2021...