[A] Sull’onere della stazione appaltante di eccepire tempestivamente la decadenza per le riserve iscritte tardivamente dall’appaltatore. [B] Sulle ipotesi idonee a legittimare l’iscrizione delle riserve. [C] Premessa la ratio dell’art. 1664 c.c. in materia di equo compenso dell’appaltatore e la disciplina speciale contenuta nell’art. 8, co. 4, lett. b) del d.l. 76/2020 convertito in l. 120/2020 in tema di maggiori costi per l’appaltatore dovuti all’adeguamento alla normativa emergenziale pandemica, sul diritto dell’appaltatore di vedersi riconosciuti i maggiori oneri sostenuti in ragione dell’emergenza sanitaria. [D] Sul momento in cui l’appaltatore è tenuto ad iscrivere la riserva per gli oneri supportati a seguito di un’illegittima sospensione di lavori pubblici da parte della stazione appaltante, con riguardo al caso in cui la sospensione sia originariamente illegittima ed a quello in cui lo divenga in un secondo momento. [E] Sulle caratteristiche delle ragioni di pubblico interesse idonee a legittimare la sospensione dei lavori pubblici. [F] Sull’(in)idoneità delle riserve ad assurgere ad atto di messa in mora ai fini della decorrenza degli interessi sulle somme dovute all’appaltatore per i lavori pubblici realizzati.
SENTENZA N. ****
[A] Deve osservarsi come la decadenza automatica per le riserve iscritte tardivamente dall’appaltatore non è più un principio assoluto avendone viceversa la Corte di Cassazione affermato la derogabilità qualora tale ritardo non sia stato eccepito dalla Stazione Appaltante. ( Cfr cass. Cassazione civile, Sez. VI – 1, Ordi...