[A] Sulla natura contrattuale dell’obbligo della stazione appaltante di procedere alla tempestiva consegna dei lavori all’appaltatore di opere pubbliche e sulla conseguente natura contrattuale della responsabilità della p.a. in caso di inadempimento. [B] Sugli strumenti di tutela che l’appaltatore ha a disposizione in caso di inadempimento della stazione appaltante all’obbligo di tempestiva consegna dei lavori, con particolare riguardo alla nececessità, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, che l’appaltatore presenti istanza di recesso dal contratto d’appalto pubblico ed all’esclusione della sua responsabilità per ritardo nel completamento dell’opera anche in caso di mancata presentazione dell’istanza di recesso. [C] Sulle modalità con cui l’appaltatore, nella vigenza del d.p.r. 554/1999, del d.m. 145/2000 e del d.p.r. 207/2010, è tenuto ad iscrivere le riserve con particolare riguardo all’onere di indicare con precisione i fatti su cui si fondano. [D] Sull’onere dell’appaltatore di provare i fatti che costituiscono il fondamento delle riserve apposte. [E] Sulle modalità con cui l’appaltatore che invochi il rimborso dei maggiori oneri di sicurezza è tenuto ad iscrivere la relativa riserva, con particolare riguardo alla specificità della medesima.
SENTENZA N. ****
[A] Occorre rammentare, in uno con la giurisprudenza di legittimità, che «[n]egli appalti pubblici la “consegna dei lavori” all’appaltatore, che è un momento essenziale ai fini della realizzazione dell’opera, si configura come un obbligo della P.A. il cui inadempimento (ancorché diversamente disciplinato rispetto al...