[A] Sugli adempimenti che l’appaltatore deve porre in essere al fine di evitare la decadenza dal diritto di esercitare le riserve nella vigenza del d.p.r. 1063/1962 e del r.d. 350/1895. [B] Sul riparto dell’onere probatorio tra stazione appaltante ed appaltatore in materia di decadenza dalle riserve, con particolare riguardo alla necessità che la p.a. committente contesti la tempestività delle riserve. [C] Sulla legittimità della sospensione dei lavori disposta per emergenza epidemiologica. [D] Sulle modalità con cui devono essere quantificati gli oneri della sicurezza negli appalti pubblici, con particolare riguardo alla (im)possibilità di quantificarli forfettariamente. [E] Sull’individuazione e quantificazione delle voci di danno che devono essere risarcite all’appaltatore in caso di ritardo nell’emissione del certificato di collaudo per i lavori realizzati in esecuzione di un appalto pubblico.
SENTENZA N. ****
[A] In termini generali, l’attività che l’appaltatore deve porre in essere, al fine di evitare la decadenza dal suo diritto di esercitare le riserve, consiste in una fattispecie risultante da più atti e cioè: 1) iscrizione della domanda (ovvero sottoscrizione con riserva ed esplicazione nei 15 giorni successivi) sul prim...