[A] Sull’onere probatorio posto in capo all’appaltatore che intenda dimostrare la tempestività della riserva relativa ai pregiudizi subiti per la sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante ove egli abbia effettuato l’iscrizione della riserva nel verbale di ripresa dei lavori ma non anche in quello di sospensione dei lavori. [B] Premessa la ratio dell’istituto della riserva, sulle modalità e tempistiche con cui l’appaltatore è tenuto ad iscrivere le riserve per i pregiudizi subiti a seguito della sospensione dei lavori disposta dalla p.a. committente. [C] Sulla rilevanza che assume, nel giudizio di risoluzione per inadempimento di un contratto d’appalto pubblico, la mancata apposizione, da parte dell’appaltatore, della riserva per i pregiudizi subiti a seguito della sospensione dei lavori disposta dalla p.a. committente. [D] Sulla portata della dichiarazione dell'impresa di aver preso conoscenza delle opere da eseguire e delle condizioni locali ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 551/1999, con particolare riguardo all’onere dell’appaltatore di verificare diligentemente il progetto esecutivo e lo stato dei luoghi ed alla (im)possibilità per il medesimo, ove abbia omesso la predetta verifica, di andare esente da responsabilità per le carenze progettuali o le condizioni dei luoghi che rendano difficoltosa l’esecuzione dell’appalto.
SENTENZA N. ****
[A] “In tema di appalto di opere pubbliche, qualora i lavori siano sospesi e l’appaltatore abbia iscritto le riserve nel verbale di ripresa degli stessi, ma non anche in quello di sospensione, nel giudizio da lui promosso per far dichiarare l’illegittimità della sospensione stessa, è suo onere, a fronte dell’eccezione...