[A] Sull’applicabilità delle norme generali sull’inadempimento delle obbligazioni al caso in cui la sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante dipenda da fatto imputabile alla p.a. committente, con particolare riguardo al diritto dell’appaltatore di chiedere una proroga del termine dell’ultimazione dell’opera, il rimborso delle maggiori spese sostenute, la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno. [B] Sull’individuazione delle ragioni di pubblico interesse o necessità che, ai sensi del co. 2 dell’art. 30 del d.p.r. 1063 del 1962, legittimano l’ordine di sospensione di lavori pubblici, con particolare riguardo al caso in cui soppravvenga la necessità di approvare una variante in corso d’opera. [C] Sull’individuazione delle voci di danno al cui risarcimento l’appaltatore ha diritto in caso di illegittima sospensione di lavori pubblici da parte della stazione appaltante, con particolare riguardo alla natura e quantificazione delle spese generali, alla (non) necessita che l’appaltatore fornisca la prova delle medesime al fine di ottenerne il risarcimento nonché alla necessità di ridurne la quantificazione ove la sospensione dei lavori si protragga per un lungo periodo.
SENTENZA N. ****
[A] Com’è noto, “in tema di appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione giustifica l'applicazione delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del contratto quando dipenda da fatto imputabile alla stazione appaltante” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15700 de...