[A] Sui criteri idonei a determinare il carattere novativo o conservativo di una transazione, con particolare riguardo alla (im)possibilità di ritenere novativa una transazione che espressamente colleghi l’effetto novativo alla regolare esecuzione del nuovo contratto d’appalto stipulato con la transazione medesima. [B] Premessa la natura di grave inadempimento, ai fini della risoluzione di un contratto d’appalto, del protrarsi del mancato pagamento, sugli effetti della risoluzione di un contratto d’appalto con particolare riguardo alla quantificazione dell’opus dovuto dal commitente all’appaltatore per le opere già eseguite: equivalente monetario o prezzo contrattualmente pattuito? [C] Sugli elementi probatori che l’appaltatore è tenuto ad allegare al fine di ottenere il risarcimento del danno curriculare in materia di appalti pubblici, con particolare riguardo alla perdita o alla mancata acquisizione di una qualificazione SOA ed alla mancata acquisizione di un elemento costitutivo della specifica idoneità tecnica richiesta dal bando di gara.
ORDINANZA N. R.G. ****
/2016 [A] Al fine di appurare la “reviviscenza” dell’originario contratto di appalto, occorre valutare se la transazione del 29/07/13 avesse natura conservativa o novativa. Secondo la giurisprudenza, invero, in caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizio...