[A] Sul riparto di giurisdizione in materia di diritti ed obblighi scaturenti da un contratto d’appalto di opere pubbliche, ove sia intervenuta la risoluzione in danno della stazione appaltante mediante atto amministrativo. [B] Sull’applicabilità delle norme generali sull’inadempimento alla risoluzione per inadempimento di un contratto d’appalto pubblico. [C] Sulla possibilità per l’appaltatore di invocare l’illegittimità della sospensione dei lavori ai fini della risoluzione di un contratto d’appalto pubblico per colpa della p.a.. [D] Sulla (in)sussistenza di un onere dell’appaltatore di iscrivere riserve per le pretese derivanti dalla risoluzione di un contratto d’appalto pubblico per colpa dell’amministrazione. [E] Sulla giurisdizione del g.o. ad accertare l’esistenza delle condizioni di legittimità dell’atto amministrativo con cui la p.a. ha disposto la risoluzione di un contratto d’appalto pubblico. [F] Sugli effetti restitutori e risarcitori della risoluzione di un contratto d’appalto pubblico. [G] Sui criteri di valutazione del valore dei lavori eseguiti dall’appaltatore sino alla risoluzione di un contratto d’appalto pubblico ai fini della restitutio in integrum, con particolare riguardo agli orientamenti contrastanti della giurisprudenza di legittimità: prezzi di mercato o corrispettivo contrattualmente pattuito? [H] Sul riparto dell’onere probatorio in tema di inadempimento di un’obbligazione con particolare riguardo all’ambito degli appalti. [I] Sulla (im)possibilità per l’appaltatore, a seguito della risoluzione di un contratto d’appalto pubblico, di chiedere la revisione dei prezzi per i lavori già eseguiti. [L] Sulla competenza del g.o. in tema di escussione di polizza fideiussoria da parte della p.a.. [M] Premessa la disciplina delle garanzie fideiussorie che l’appaltatore è tenuto a prestare a favore della stazione appaltante nella vigenza del d.lgs. 163/2006 e del d.p.r. 207/2010, sulla natura di contratto autonomo di garanzia della cauzione definitiva con particolare riguardo all’interpretazione della clausola di escutibilità “a prima richiesta” ed alla (im)possibilità per il garante di opporre eccezioni concernenti il rapporto principale salva l’exceptio doli nonché alla (non) necessità per la stazione appaltante di dimostrare i pregiudizi subiti o l’inadempimento dell’appaltatore al fine di ottenere l’escussione della polizza.
SENTENZA N. ****
[A] Al riguardo occorre rilevare, in via preliminare, che la giurisdizione sulla domanda attorea appartiene sicuramente al Giudice Ordinario considerato che la Suprema Corte ha chiarito a più riprese che “la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti ai diritti ed agli obblighi scaturenti da un contratto...